IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, i quali prevedono che, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza
annuale fino al 31  dicembre  2004,  tra  l'altro,  le  misure  delle
aliquote  delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7 del  citato  articolo  8  che,  rispetto  a  quelle
vigenti  alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono
a titolo di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il  raggiungimento
progressivo   della  misura  delle  aliquote  sui  predetti  prodotti
decorrenti dal 1 gennaio 2005;
 Visto l'articolo 8, comma 10, lettera c), della  medesima  legge  n.
448  del  1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto
delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge  sono  destinate
anche   a   compensare   i   maggiori  oneri  derivanti  dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come  combustibile
per riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti anche miscelati ad
aria  e  distribuiti  attraverso  reti  canalizzate  nelle  localita'
individuate sulla  base  dell'articolo  medesimo,  per  consentire  a
decorrere  dal  1999,  ove  occorra anche con credito di imposta, una
riduzione  del  costo  del  gasolio  usato  come   combustibile   per
riscaldamento   e  dei  gas  di  petrolio  liquefatti  impiegati  nei
territori predetti;
 Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del  1998,
il   quale   prevede   che   con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate  le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 15
gennaio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  15
gennaio  1999, che, per l'anno 1999, ha rideterminato le misure delle
aliquote delle accise sugli oli minerali e le  aliquote  dell'imposta
sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;
 Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
 Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 1999;
 Viste le osservazioni della Corte dei conti deliberate nell'adunanza
del 17 giugno 1999;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione  del  29  luglio  1999,  con  la  quale  si e' provveduto ad
accogliere le predette osservazioni;
 Considerato   che  sulla  base  di  comunicazioni  effettuate  dalla
Commissione europea, alla data del 29  luglio  1999  era  stata  gia'
effettuata  la  diramazione a tutti gli Stati membri dell'informativa
utile alla procedura  di  cui  all'articolo  8,  paragrafo  4,  della
direttiva  n.  92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa
all'armonizzazione della struttura delle accise sugli  oli  minerali;
che,  inoltre,  non  risultano essere state sollevate obiezioni dagli
Stati  membri  alla  scadenza  del  secondo  mese   successivo   alla
diramazione  della  predetta  informativa  e  che,  pertanto,  appare
essersi determinata la condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4,
terzo periodo, della predetta direttiva n. 92/81/CEE;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 1999;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 
                              E m a n a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
 1.   Il   beneficio   derivante   dalla  compensazione  dell'aumento
progressivo  dell'accisa  per  consentire  le    riduzioni  di  costo
previste,  dall'articolo  8,  comma  10,  lettera  c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e'
 fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per  litro  di  gasolio  usato
come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di
gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per  riscaldamento
e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate.  Per
gli  anni  successivi  la determinazione del beneficio e' effettuata,
annualmente, con decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 2. Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 e'  concesso  mediante
accredito   d'imposta,   effettuato   secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro  delle  finanze  12  dicembre
1996,  n.  689,  nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a
scopo  commerciale,  dove  sono   detenuti   prodotti   soggetti   od
assoggettati  ad accisa, nonche' dei rappresentanti fiscali, tenuti a
fornire, ad un prezzo  che  trasferisca  all'acquirente  il  suddetto
beneficio,  gasolio  usato  come  combustibile  per  riscaldamento, a
titolari d'impianti o loro legali rappresentanti,  intestatari  delle
fatture,  che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4  gennaio  1968,  n.
15,  ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, da allegare al registro  di  cui  al  comma  3,
attestante,    sotto   la   propria   responsabilita',   l'ubicazione
dell'impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica F di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.
412,  nelle  province  nelle  quali  oltre  il settanta per cento dei
comuni ricade nella predetta  zona  climatica  F  e  nei  comuni  non
metanizzati  ricadenti  nella  zona  climatica  E  di cui al medesimo
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, nonche' nei comuni della
regione  Sardegna  e  delle  isole  minori,   cosi'   come   indicato
dall'articolo  8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del
1998, nel quale il prodotto verra'  impiegato.
 3. Per poter  beneficiare  dell'accredito  di  cui  al  comma  2,  i
fornitori menzionati nel medesimo comma:
  a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e
scarico  a  norma  dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
del Ministro delle finanze  25  marzo  1996,  n.  210,  e  successive
modificazioni, ovvero nelle contabilita' tenute ai seni dell'articolo
9,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, distintamente dagli altri i quantitativi complessivi giornalieri
di  gasolio  aventi  diritto  all'accredito  forniti,  indicando  gli
utilizzatori con i singoli quantitativi consegnati;
  b)  presentano  entro  il  giorno  10 del mese successivo a ciascun
bimestre, istanza,  in  triplice  esemplare,  al  competente  ufficio
tecnico  di  finanza,  indicando  i quantitativi fatturati di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento  sui  quali  viene  chiesto
l'accredito complessivamente erogati nel bimestre medesimo.
 4.  L'ufficio  tecnico di finanza provvede agli adempimenti previsti
dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle  finanze  n.
689  del  1996,  entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di
cui al comma 3, lettera b); gli interessi competono al saggio legale,
a decorrere dal suddetto termine di venti giorni dalla  presentazione
della domanda, qualora non rispettato.
 5.  Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 e'
concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti  degli
esercenti  le  reti di canalizzazione operanti nelle localita' di cui
al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca
agli  utenti  il  suddetto  beneficio.  Gli  esercenti  summenzionati
riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo
le  modalita'  di  cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524, al  carico,  le  partite  di  prodotto
pervenute,  con  riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo
scarico, ogni dieci giorni, considerando la terza decade conclusa con
l'ultimo giorno del mese, i  quantitativi  complessivamente  erogati,
secondo   le   indicazioni   di   apposito  contatore  totalizzatore,
immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli  di  cui  al
comma  6.  I  predetti  esercenti  presentano  al  competente ufficio
tecnico di finanza, con le modalita' di  cui  al  comma  3,  apposita
istanza,  con  l'indicazione  dei quantitativi fatturati nel bimestre
agli utenti, sui quali si chiede l'accredito.
 6. Il competente ufficio tecnico  di  finanza,  oltre  ai  controlli
formali  sulle  istanze  di  cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di
verificarne la veridicita', controlli in loco,  anche  con  l'ausilio
della   Guardia   di   finanza  e  richiedendo,  ove  necessario,  la
collaborazione dei competenti uffici comunali  come  individuati  dai
rispettivi  ordinamenti.    A  tale  fine,  il direttore generale del
dipartimento delle dogane e delle  imposte  indirette  del  Ministero
delle   finanze   emana   specifiche   istruzioni  operative  per  la
programmazione e per lo svolgimento dei controlli.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo: per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera
          c), della legge n. 448 v. note alle premesse.
          Note alle premesse:
            -  Il   testo   dell'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione, che si riferisce alle funzioni del Presidente
          della  Repubblica,  e'  il  seguente: "Promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
            - I testi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 8 della  legge  23
          dicembre  1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo", sono i seguenti:
            "5. Fino al 31 dicembre 2004  le  misure  delle  aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo della misura delle aliquote  decorrenti  dal  1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          Commissione del CIPE, previa  deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri.
            6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1, tenuto
          conto del valore  delle  emissioni  di  anidride  carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti di cui al comma  7  nell'anno  precedente,  con  i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie delle aliquote in modo  da  assicurare  in  ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza, per ciascuna  tipologia  di  prodotto,  tra  la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge e la  misura  delle  stesse  stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento annuale delle misure intermedie  in  non  meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
            7. A decorrere  dal  1  gennaio  1999  e'  istituita  una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone, coke  di  petrolio,  bitume  di  origine  naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          ''Orimulsion''  (NC  2714)  impiegati  negli  impianti   di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e  gli  oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6  sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento".
            -  Il  testo  dell'art.  8,  comma  10, lettera c), della
          sopracitata legge n. 448 del 1988 e' il seguente:
            "10. Le maggiori  entrate  derivanti  per  effetto  delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
             c)  a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
          progressivo   dell'accisa   applicata   al    gasolio    da
          riscaldamento   e  al  gas  di  petrolio  liquefatto  anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          nei comuni ricadenti nella  zona  climatica  F  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412, nella province nelle quali oltre il 70 per  cento  dei
          comuni  ricade  nella  zona  climatica  F,  nei  comuni non
          metanizzati ricadenti nella zona  climatica  E  di  cui  al
          predetto   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  e
          individuati con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, e nei comuni  della  regione  Sardegna  e
          delle  isole  minori,  per consentire a decorrere dal 1999,
          ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione  del
          costo  del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori
          predetti non inferiore a lire 200 per  ogni  litro  ed  una
          riduzione  del  costo  del gas di petrolio liquefatto anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          corrispondente al  contenuto  di  energia  del  gasolio  da
          riscaldamento;".
            -  Il  testo dell'art. 8, comma 13, della citata legge n.
          448 del 1998 e' il seguente:
            "13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a)".
            - Il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 recante "Modificazioni, per
          l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali
          e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone,  coke
          di  petrolio  e  orimulsion"  ha stabilito, tra l'altro, le
          seguenti aliquote d'imposta, a  decorrere  dal  16  gennaio
          1999:  gasolio  usato  come combustibile per riscaldamento:
          L. 780.731 per mille  litri;  gas  di  petrolio  liquefatti
          (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: L. 367.784
          per mille chilogrammi.
            -   Il   testo   unico   delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e amministrative, approvato con
          decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'  stato
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
            - Il testo vigente dell'art. 17 della legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
             a)  l'esecuzione  delle  leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
            2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  succes-
          sive  modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
          criteri che seguono:
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici  hanno  esclusive competenze di supporto dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione;
             b)  individuazione  degli uffici di livello dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
             c)   previsione   di   stumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
             d) indicazione e revisione periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
             e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - I testi dei  commi  1  e  4  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le mateie
          ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle prov-
          ince  e  dei  comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta' ed
          autonomie locali" sono i seguenti:
            "1. La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
            -  Il  testo dell'art. 8, paragrafo 4, della direttiva n.
          92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 e' il seguente:
            "4. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', su proposta
          della Commissione, puo' autorizzare  uno  Stato  membro  ad
          introdurre    ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  in base a
          considerazioni politiche  specifiche.
            Qualora uno Stato membro intenda introdurre una  siffatta
          misura,  ne  informa  la  Commissione e le comunica inoltre
          tutte  le  informazioni   pertinenti   o   necessarie.   La
          Commissione  informa  della misura proposta gli altri Stati
          membri entro un mese.
            Si  considera  che   il   Consiglio   abbia   autorizzato
          l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi
          dal  momento  in  cui  gli  altri  Stati  membri sono stati
          informati  come  stabilito  nel  secondo  comma,   ne'   la
          Commissione, ne' alcuno Stato membro abbiano chiesto che la
          questione venga discussa in sede di Consiglio".
          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge
          n. 448 del 1998 e' riportato nelle note alle premesse.
            -  Il  testo  dell'art.  6 del decreto del Ministro delle
          finanze 12 dicembre  1996,  n.  689,  recante  "Regolamento
          recante   norme  per  l'effettuazione  del  rimborso  delle
          imposte sulla produzione e sui consumi" e' il seguente:
            "Art. 6. - 1. Le domande di rimborso sono  presentate  in
          due  esemplari, se il rimborso e' richiesto in danaro, o in
          tre  esemplari,  se  il  rimborso  e'  richiesto   mediante
          accredito.  Ricevuta  la  domanda,  l'U.T.F.    verifica la
          regolarita' formale della medesima e  della  documentazione
          allegata  e  la congruita' del rimborso richiesto. Se dalla
          suddetta documentazione non si  puo'  stabilire  l'aliquota
          dell'imposta  corrisposta.    Il  rimborso  e'  commisurato
          all'aliquota piu' bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il
          giorno in cui e' maturato il diritto al rimborso.
            2. Quando il rimborso e' richiesto in  danaro,  l'U.T.F.,
          espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
          trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato
          dal   proprio   parere,   alla   circoscrizione   doganale,
          competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  del  decreto
          del  Ministro  delle finanze 26 novembre 1991, che provvede
          in merito, anche  per  quanto  concerne  la  corresponsione
          degli interessi.
            3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del
          rimborso  mediante  accredito,  indica,  nella  domanda  di
          rimborso,  presso   quale   impianto   intende   utilizzare
          l'accredito.  L'U.T.F.,  effettuati  i  riscontri di cui al
          comma 1 ed apposto sulla domanda  il  visto  attestante  il
          diritto  al  rimborso  con  il  conteggio  degli  interessi
          decorrenti dalla data  della  presentazione  della  domanda
          fino  a  quella  di  evasione  della medesima, entro trenta
          giorni  dalla  data  di  ricezione  trasmette   uno   degli
          esemplari   della   domanda   all'interessato,   ed   altro
          all'ufficio  o  alla   propria   articolazione   competente
          sull'impianto  presso  cui  verra'  utilizzato l'accredito,
          comunicando  all'esercente   del   suddetto   impianto   il
          nominativo   del  beneficiario,  l'entita'  e  gli  estremi
          dell'accredito.  Effettuata  l'immissione  in  consumo   di
          prodotto  per  l'importo  di  accisa  per  il  quale  viene
          utilizzato  l'accredito,  l'esercente  dell'impianto   pone
          l'esemplare  della  domanda consegnatogli dal beneficiario,
          munito   dell'attestazione   di   ricevuta    apposta    da
          quest'ultimo,   a   corredo   delle  proprie  registrazioni
          fiscali.
            4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della
          comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, e'
          seguita anche nel caso in cui il  soggetto  che  chiede  il
          rimborso  e'  un  depositario  autorizzato  o  un operatore
          professionale  che  intende  avvalersi   dell'accredito   a
          scomputo   di   versamenti  d'imposta  che  sia  tenuto  ad
          effettuare.
            5. Il rimborso di cui al comma 3 puo'  essere  trasferito
          dall'avente  diritto  ad  altro  soggetto,  che deve essere
          indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura
          stabilita dal predetto comma, con al  sola  differenza  che
          l'immissione  in  consumo  del  prodotto per il quale viene
          utilizzato  l'accredito e' effettuata a favore del soggetto
          cui il rimborso e' stato trasferito".
            - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          recante "Norme sulla documentazione amministrativa e  sulla
          legalizzazione e autentificazione di firme" e' il seguente:
            "Art.  4. - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
          o  qualita'  personali  che  siano  a  diretta   conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.
            Quando   la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta' e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di  servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza delle modalita'  di  cui  all'art.    20,  dal
          funzionario    incaricato    dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa".
            - Il testo dell'art. 2 del D.P.R.  20  ottobre  1998,  n.
          403, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
          e  3  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di
          semplificazione delle certificazioni amministrative" e'  il
          seguente:
            "Art.  2.  -  1.  Fatte  salve le eccezioni espressamente
          previste  per  legge   nei   rapporti   con   la   pubblica
          amministrazione  e con i concessionari di pubblici servizi,
          tutti gli stati, fatti e qualita'  personali  non  compresi
          negli  elenchi  di  cui  all'art.  1, comma 1, del presente
          regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          sono  comprovati  dall'interessato,  a  titolo  definitivo,
          mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
          di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
            2.  La  dichiarazione  di  cui  all'art.  4 della legge 4
          gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende  nel  proprio
          interesse  puo'  riguardare  anche  stati, fatti e qualita'
          personali relativi ad altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta   conoscenza.   Inoltre,  tale  dichiarazione  puo'
          riguardare anche la conoscenza del fatto che  la  copia  di
          una  pubblicazione  e'  conforme all'originale. Nel caso di
          pubblici concorsi in cui sia prevista la  presentazione  di
          titoli,  la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti
          gli effetti dell'autentica di copia.
            3. Qualora risulti necessario controllare la  veridicita'
          delle  dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli
          stati, i fatti e le  qualita'  personali  dichiarati  siano
          certificabili  o  attestabili da parte di un altro soggetto
          pubblico,  l'amministrazione  procedente   entro   quindici
          giorni  richiede  direttamente la necessaria documentazione
          al soggetto competente. In questo caso, per  accelerare  il
          procedimento,   l'interessato   puo'   trasmettere,   anche
          attraverso strumenti informatici o  telematici,  una  copia
          fotostatica,  ancorche' non autenticata, dei certificati di
          cui sia gia' in possesso.
            4.  Restano  esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e 2 i
          certificati di cui all'art. 10".
            - I testi dell'art. 1 comma 1, lettera z) e dell'art.  2,
          comma  1,  del  D.P.R.  26  agosto  1993,  n.  412, recante
          "Regolamento   recante   norme   per   la    progettazione,
          l'installazione,   l'esercizio   e  la  manutenzione  degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi di energia, in attuazione  dell'art.  4,  comma  4,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10" sono i seguenti:
            "Art.  1.  -  1.  Ai  fini dell'applicazione del presente
          regolamento si intende:
            a)-v) (Omissis).
            z) per  ''gradi-giorno''  di  una  localita',  la  somma,
          estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
          di    riscaldamento,   delle   sole   differenze   positive
          giornaliere    tra    la     temperatura     dell'ambiente,
          convenzionalmente  fissata  a  20 C, e la temperatura media
          esterna giornaliera; l'unita' di misura  utilizzata  e'  il
          grado-giorno (GG)".
            "Art.  2. - 1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle
          seguenti sei zone climatiche in funzione dei  gradi-giorno,
          indipendetemente dalla ubicazione geografica:
             Zona  A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
          non superiore a 600;
             Zona B: comuni che presentano un numero di  gradi-giorno
          maggiore di 600 e non superiore a 900;
             Zona  C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
          maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
             Zona D: comuni che presentano un numero di  gradi-giorno
          maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
             Zona  E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
          maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
             Zona F: comuni che presentano un numero di  gradi-giorno
          maggiore di 3.000".
            - Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge
          n. 448 del 1998 e' riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Ministro  delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante
          "Regolamento recante norme per estendere alla  circolazione
          interna   le   disposizioni   relative   alla  circolazione
          intracomunitaria dei  prodotti  soggetti  al  regime  delle
          accise e successive modifiche" e' il seguente:
            "Art.  11.  -  1. Per i trasferimenti di merci ad imposta
          assolta lo speditore e' tenuto:
             a) ad annotare giornalmente, nel registro  di  carico  e
          scarico  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera  c),  od
          all'articolo 12, comma 1, del testo  unico,  il  giorno  di
          partenza,  i  quantitativi  complessivamente  spediti nella
          giornata con la scorta del DAS, distintamente per  qualita'
          della  merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi.
          Analoghe annotazioni  vengono  effettuate  per  le  partite
          estratte con la scorta di documenti commerciali".
            -  Il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative" e' il seguente:
            "2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
             a)-b) (Omissis).
             c) tenere una contabilita' delle  forniture  ricevute  e
          comunicare  all'ufficio  finanziario competente gli estremi
          dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in
          cui la merce viene consegnata".
            - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  del  Ministro
          delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, e' il seguente:
            "Art.   12.   -  1.  I  registri  previsti  dal  presente
          regolamento   devono   essere   approntati   dalle    ditte
          interessate   e   sottoposti,  prima  del  loro  uso,  alla
          vidimazione dell'U.T.F. competente per  territorio.    Alla
          fine  dell'esercizio  finanziario  i registri devono essere
          chiusi  e  le  giacenze  effettive  finali  devono   essere
          riportate  sui  registri  dell'anno  successivo.  E'  fatto
          obbligo  all'esercente  di  custodire  i  registri   e   la
          documentazione   di   accompagnamento  per  i  cinque  anni
          successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
            2.  I registri possono essere costituiti da schede  o  da
          fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti
          in  modelli,  idonei alla scritturazione mediante procedure
          informatizzate, preventivamente  approvati  dal  competente
          U.T.F.
            3.  I  registri  ed i documenti di accompagnamento devono
          essere  scritturati  senza  correzione  o  raschiature;  le
          parole  e  i numeri errati devono essere annullati mediante
          una linea orizzontale in  modo  da  restare  leggibili;  le
          annotazioni    esatte    devono    essere    riportate   in
          corrispondenza.
            4. Oltre che nei casi di scritturazione non  conforme  al
          precedente  comma  3, si considera irregolare la tenuta del
          registro quando la differenza fra la giacenza  contabile  e
          quella  effettiva  superi i limiti previsti dalla normativa
          doganale".